Art. 11.
(Delega al Governo per l'emanazione di un testo unico compilativo).

      1. Il Governo è delegato ad emanare, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo recante un testo unico nel quale

 

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sono riunite e coordinate le norme di legge vigenti in materia di:

          a) attuazione dell'articolo 49 della Costituzione in materia di democrazia interna dei partiti politici;

          b) finanziamenti, rimborsi, agevolazioni, esenzioni e qualsiasi altro tipo di provvidenza pubblica in favore di partiti politici;

          c) finanziamenti privati a favore di partiti politici;

          d) rimborso delle spese elettorali in favore di partiti politici;

          e) agevolazioni e finanziamenti in favore di candidati e titolari di cariche elettive;

          f) modelli di bilancio annuale dei partiti politici e di rendiconto delle spese elettorali, fermo restando quanto disposto dall'articolo 4, comma 3;

          g) controlli e sanzioni.

      2. Nell'attuazione di quanto previsto dal comma 1 del presente articolo, il Governo è tenuto a recepire i rilievi contenuti nei referti formulati, prima della data di entrata in vigore della presente legge, da parte del collegio di controllo sulle spese elettorali costituito presso la Corte dei conti ai sensi dell'articolo 12 della legge 10 dicembre 1993, n. 515, sui consuntivi presentati dai rappresentanti di partiti e movimenti politici, liste e gruppi di candidati.
      3. Lo schema del decreto legislativo di cui al comma 1, a seguito di deliberazione preliminare del Consiglio dei ministri, è trasmesso, previo parere del Consiglio di Stato, da rendere entro un mese dal ricevimento dello schema stesso, almeno due mesi prima della scadenza del termine indicato al comma 1, alle Camere per l'acquisizione del parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, che devono esprimersi entro quarantacinque giorni dalla trasmissione. Decorso inutilmente tale ultimo termine, il parere si intende acquisito.

 

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